Art. 31.
(Sanzioni penali).

      1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

          a) l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; in caso di recidiva l'arresto da tre mesi ad un anno o il doppio della sanzione amministrativa;

          b) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita l'uccellagione non autorizzata; in caso di recidiva l'arresto da due mesi a sei mesi o il doppio della sanzione amministrativa;

          c) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alla lettera a) del presente comma, e all'articolo 32, comma 1, lettere b) ed e), le pene sono raddoppiate.

      2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e di tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui

 

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spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
      3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
      4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.