1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'ammenda da 1.032 euro a 6.197 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; in caso di recidiva l'arresto da tre mesi ad un anno o il doppio della sanzione amministrativa;
b) l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi esercita l'uccellagione non autorizzata; in caso di recidiva l'arresto da due mesi a sei mesi o il doppio della sanzione amministrativa;
c) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 euro a 2.066 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alla lettera a) del presente comma, e all'articolo 32, comma 1, lettere b) ed e), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e di tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui